corto circuito Rc prodotti (parte 1)

La RC Prodotti è una polizza molto diffusa. Ce l’hanno quasi tutte le aziende manifatturiere.

Nonostante sia molto diffusa e nonostante la sua semplicità dal punto di vista normativo, questa copertura ha tutta una serie di caratteristiche che è importante conoscere bene, per sfruttare al meglio le garanzie che fornisce.

Come suggerisce il nome, la polizza RC Prodotti copre i danni causati a persone o cose dovuti a difetti del prodotto dell’assicurato.

Il riferimento normativo per la definizione di “prodotto difettoso” è il Codice del consumo, il testo che ha fatto chiarezza in questo campo adottando un approccio molto attento al consumatore sulla falsariga di quanto vige negli Stati Uniti, senza però arrivare alla severità d’Oltreoceano.

In esso si legge che un un prodotto può essere considerato difettoso “quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere”.

Si tratta dunque di un concetto molto ampio di sicurezza che fa sì che siano assai poco numerose le aziende che non sottoscrivono una RC Prodotti, nonostante non sia obbligatoria.

 

Il rischio di dover rispondere direttamente è, a ragione, considerato troppo alto.

Chi risponde dei danni provocati dai prodotti in Europa nel B2C

Per capire come strutturare nel migliore dei modi una RC Prodotti è necessario chiarire chi è il responsabile del danno.

L’individuazione di questo soggetto non è univoca se parliamo di vendite al dettaglio.

Bisogna infatti distinguere fra prodotti europei ed extra-europei.

Nel primo caso il consumatore danneggiato si può rivolgere indistintamente a chi l’ha effettivamente prodotto, a chi l’ha importato (sempre che si rimanga all’interno dei confini comunitari) oppure a chi l’ha distribuito. Quest’ultimo è ritenuto senza dubbio responsabile se il difetto è dovuto ad un errato immagazzinamento.

Le cose cambiano se il prodotto arriva da Paesi extra-Ue. In questo caso il distributore è considerato l’unico interlocutore.

Esso diventa in pratica anche il produttore, in quanto per il consumatore potrebbe essere estremamente difficile far valere le proprie ragioni con un produttore “reale” che ha sede magari dall’altra parte del globo.

La responsabilità dei prodotti nel B2B

Nel commercio fra aziende, anche noto come business to business (B2B), non si applica il Codice del consumo ma il Codice civile.

L’assemblatore può dunque rivolgersi al produttore di componenti, ma questo non significa che sia esente da qualsiasi obbligo. La direttiva europea Macchine ne stabilisce diversi, legati soprattutto alla documentazione di accompagnamento, come per esempio la Dichiarazione di conformità, il Fascicolo tecnico della costruzione e il manuale d’uso.

scintille Rc prodotti (parte 1)

Quali fattori considerare per strutturare una RC Prodotti

Per strutturare la RC Prodotti in modo che tuteli nel migliore dei modi l’assicurato è necessario valutare numerosi elementi. Le cose infatti cambiano parecchio se l’azienda che intende stipulare una polizza è un assemblatore o un produttore, se è attiva solo sul mercato nazionale oppure opera anche all’estero. In quest’ultimo caso ci sono differenze fra chi importa i componenti o i prodotti finiti, chi li esporta e chi invece è sia importatore che esportatore.

Un capitolo a parte va poi dedicato alle aziende che vendono i propri prodotti in Nord America (Stati Uniti e Canada), dove vige una normativa così severa che le compagnie assicurative spesso quasi decuplicano i premi per chi opera su questi mercati.

Per fare chiarezza su questo punto così importante, ti invitiamo a leggere l’approfondimento che trovi qui.

Un altro aspetto da non sottovalutare assolutamente è che la RC Prodotti non copre il controvalore dei prodotti (in pratica la garanzia di prodotto ). Quello fa parte del rischio di impresa e la compagnia assicurativa non se ne fa carico.

C’è infine la decisione relativa ai massimali. Ogni industria ha un suo livello adeguato e solo un broker con una grande esperienza, come Bazzi, Insurance Partners, è in grado di accompagnare l’azienda nella scelta corretta. Basti pensare ai valori che si raggiungono in alcuni settori come per esempio il farmaceutico e l’automotive, dove i massimali possono superare i 100 milioni di euro.

 

L’RC Prodotti per chi sta in cima alla supply chain

I massimali diventano particolarmente delicati per chi sta in cima alla supply chain, come per esempio il settore della chimica. I suoi prodotti, nella maggior parte dei casi, hanno un basso valore unitario, ma vengono impiegati in produzioni il cui valore cresce via via che si scende nella catena produttiva.

Le vernici sono un ottimo esempio. Un conto è assicurare il valore della vernice, un altro quello dell’automobile dove la vernice è stata impiegata.

Una polizza RC Prodotti mal strutturata rischia di coprire solo il danno causato a terzi dal prodotto originario, ovvero la vernice dell’esempio, e non quello derivato all’automobile (sempre ovviamente che il difetto di quest’ultima sia dovuto alla vernice).

Casi analoghi si verificano nell’industria alimentare. Le coperture sugli ingredienti, come per esempio la farina, non valgono per il prodotto finito, la pizza.

Introducendo le opportune clausole nel contratto è però possibile ottenere riparo anche dal danno al prodotto finito.

ruote dentate Rc prodotti (parte 1)

Le principali estensioni delle polizze RC Prodotti

Come ogni prodotto assicurativo, anche la RC Prodotti ha estensioni accessorie. Fra queste le più importanti sono il ritiro del prodotto e la copertura dei danni patrimoniali puri.

La garanzia recall è particolarmente utile per chi immette sul mercato grandi quantità di prodotti, come per esempio l’industria alimentare, automobilistica e dei beni di largo consumo. Allo stesso modo, è una protezione rilevante anche per coloro che sono a monte nella supply chain.

Essa non è inclusa di default nella RC Prodotti perché non è un danno arrecato a terzi e la RC Prodotti tiene indenni solo da richieste per danni materiali arrecati a terzi, siano essi cose o persone.

L’estensione ritiro prodotti può intervenire in tre casi.

Se è già stata attivata la RC Prodotti, a seguito di un danno materiale (distruzione, deterioramento di cose diverse dal prodotto difettoso, o lesioni personali/morte) a terzi.

Se un’autorità pubblica ordina il ritiro di un prodotto giudicato pericoloso.

Se esiste l’accertata possibilità che un prodotto possa arrecare danni. Questo si verifica per esempio quando il produttore, a seguito di analisi, ravvede la potenziale pericolosità di un suo prodotto.

L’estensione ai danni patrimoniali, tiene indenne il produttore dalla potenzialità che un suo prodotto difettoso possa causare un danno da mancata vendita al suo cliente.

Il tipico caso è quello del produttore di un componente meccanico che, una volta installato in un impianto, a causa della sua difettosità determina l’inutilizzabilità di quest’ultimo, causando all’utilizzatore un danno da interruzione dell’attività.

Tutto ciò senza che necessariamente il componente abbia danneggiato materialmente l’impianto (condizione invece necessaria nella formulazione classica della RC Prodotti).

L’importanza di un broker con esperienza

Come abbiamo potuto vedere, una polizza fondamentalmente semplice come la RC Prodotti presenta numerosi aspetti da non sottovalutare. E sono proprio questi dettagli a farla diventare molto preziosa per l’assicurato oppure poco efficace.

Bazzi, Insurance Partners vanta un’esperienza trentennale in questo campo e sa come strutturare una RC Prodotti fatta su misura per le esigenze di ogni azienda.

In aggiunta, grazie ai rapporti consolidati con le principali compagnie assicurative, è in grado di selezionare le offerte più convenienti.

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